TITOLO I
Art. 1.
- E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile
un'associazione denominata ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI
TRENTINI. L'associazione ha sede in Trento e può istituire
uffici anche in altre località. L'associazione può aderire
con delibera da adottarsi dall'assemblea generale ad altre
associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento
dei fini sociali.
Art. 2
- L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
Essa si propone di contribuire alla tutela e all'esercizio
della pesca sportiva e dilettante nelle acque in gestione
dell'associazione. A tal fine l'associazione si occuperà di
una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite,
basata sull'incremento della loro produttività naturale, la
salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento
delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle
medesime presenti; di una adeguata sorveglianza; della
preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di
una gestione democratica attraverso la
corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli
indirizzi generali dell'attività dell'associazione in
armonia con gli interessi provinciali, regionali e di
svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono
utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si
propone. La gestione delle acque in concessione potrà essere
effettuata anche attraverso sezioni minori che dovranno
provvedere secondo le direttive dell'associazione
concessionaria, unica responsabile nei confronti
dell'amministrazione provinciale: 1) alla gestione
dell'acquicoltura per le zone limitate secondo le
indicazioni della carta ittica; 2) alla riscossione delle
quote di cui al punto precedente; 3) all'emissione dei
permessi di pesca temporanei anche limitatamente a una sola
parte dell'area in concessione; 4) ad effettuare attività
promozionali e sportive.
TITOLO
II
Art. 3
- Hanno diritto di far parte dell'associazione tutti i
pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di
pesca ed abilitazione rilasciate dalla competente autorità e
che hanno o hanno avuto residenza in uno dei comuni sul cui
territorio si trovano le acque in concessione
all'associazione e precisamente nei comuni di: Albiano -
Aldeno - Baselga di Pine' - Bedollo - Besenello - Calliano -
Capriana - Cembra - Cimone - Faedo - Faver - Garniga - Giovo
- Grauno - Grumes - Lavis - Lisignago - Lona - Lases -
Mezzocorona - Mezzolombardo - Nave San Rocco - Nomi - Roverè
della Luna - Segonzano - San Michele all'Adige - Sover -
Terlago - Trento - Valda - Valfloriana - Vigolo Vattaro -
Villa Lagarina - Zambana. L'ammissione dei soci avviene su
domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per
l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal
consigliodirettivo.
Art. 4
- Non possono far parte dell'associazione coloro che: 1)
esercitano la pesca come attività professionale; 2)
esercitano la pesca a scopo di lucro; 3) siano stati
condannati per gravi reati relativi all'esercizio della
pesca.
Art. 5
- I soci sono ordinari o aggregati. Sono soci ordinari i
pescatori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età,
che risultano iscritti e che sono in regola con il pagamento
del canone sociale. Sono soci aggregati i giovani che non
hanno compiuto il diciottesimo anno di età. I soci aggregati
possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di
voto.
Art. 6
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per
ogni altra delibera che l'assemblea si troverà ad assumere.
Art. 7
- I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento
in cui entrano a farne parte, la quota associativa annua
nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno
stabilite dall'assemblea. Il socio che per qualsiasi ragione
non avrà provveduto al suddetto versamento non avrà diritto
a partecipare all'attività dell'associazione fino a quando
non avrà regolarizzato la propria posizione. La quota
associativa non è trasmissibile ad eccezione del
trasferimento a causa di morte, salvo verifica della
sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli eredi e
non è soggetta a rivalutazione.
Art. 8
- La qualità di socio si intende acquisita a tempo
indeterminato e si perde per: 1) il venir meno del possesso
della licenza ed abilitazione alla pesca; 2) decesso; 3)
recesso volontario; 4) indegnità dichiarata dal collegio dei
probiviri; 5) mancato pagamento della quota associativa
annuale.
Art. 9
- Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con
effetto immediato, presentando comunicazione scritta al
consiglio direttivo.. Chi recede dall'associazione per
qualsiasi motivo non ha diritto alcuno al patrimonio della
stessa, né ha diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 10
- Tutti i soci, nonché i pescatori ospiti, sono tenuti a
rispettare le norme del presente statuto, ad attenersi al
regolamento di pesca ed alle disposizioni di volta in volta
assunte dagli organi preposti. Si impegnano pure a prestare
la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione
dei suoi fini istituzionali. In caso di comportamento
difforme, il consiglio direttivo con decisione motivata può
adottare, a seconda della gravità, nei confronti di coloro
che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di
quanto stabilito al precedente comma i seguenti
provvedimenti: 1) richiamo verbale; 2) annotazione scritta;
3) ritiro a tempo determinato o indeterminato del permesso
di pesca; 4) espulsione. Il permesso ritirato rimane
depositato presso la sede sociale e viene restituito alla
scadenza del provvedimento. Il socio sorpreso ad esercitare
la pesca nel periodo del ritiro del permesso viene a tutti
gli effetti considerato come privo di permesso del
concessionario. Contro i provvedimenti disciplinari è
ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 15
(quindici) giorni dalla notifica del provvedimento. Entro i
15 ( quindici) giorni successivi il collegio dei probiviri
dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.
TITOLO
III
Art. 11
- Gli organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea
generale; 2) il consiglio direttivo; 3) il presidente
dell'associazione; 4) il collegio dei revisori dei conti; 5)
il collegio dei probiviri.
Art. 12
- I componenti degli organi dell'associazione sono tenuti ad
operare nell'interesse esclusivo dell'associazione stessa.
Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari
dell'associazione. La carica di consigliere, probiviro e
revisore dei conti è incompatibile con quella ricoperta in
altre associazioni aventi le medesime finalità. La medesima
incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti
dalle predette associazioni o da Enti aventi compiti di
vigilanza e tutela della pesca.
Art. 13
- L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano
dell'associazione cui spetta di stabilire gli indirizzi e le
linee generali che informano l'attività dell'associazione; è
composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un
voto. Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano
iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione
delle stesse e che si trovino in regola con il pagamento del
contributo annuale di cui all'art. 7. Ciascun socio potrà
rappresentare un altro socio, purché munito di regolare
delega scritta.
Art. 14
- L'assemblea ha i seguenti compiti: 1) nomina del consiglio
direttivo; 2) nomina del collegio dei revisori dei conti; 3)
nomina del collegio dei probiviri; 4) determinazione, su
proposta del consiglio, della quota associativa annuale; 5)
approvazione del bilancio preventivo, nonché di quello
consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 ottobre
di ogni anno; 6) approvazione dell'operato del consiglio
direttivo; 7) creazione di consorzi con altre associazioni
di pescatori sportivi locali; 8) approvazione delle proposte
di modifica dello Statuto, che potranno essere avanzate
anche da singoli o da gruppi di soci al consiglio direttivo;
9) scioglimento dell'associazione secondo le modalità
stabilite nell'art. 33.
Art. 15
- L'assemblea dei soci è convocata dal presidente
dell'associazione, su delibera del consiglio direttivo, una
volta all'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del
bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per
l'assolvimento degli altri compiti fissati dal presente
statuto e dalle disposizioni di legge, mediante avviso
scritto a ciascun socio almeno 10 giorni prima
dell'adunanza, affissione all'albo sociale, nonchè
pubblicazione sulla rivista sociale. L'avviso di
convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti
all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo
dell'assemblea. L'assemblea generale è convocata altresì in
via straordinaria ogniqualvolta il consiglio direttivo lo
ritenga opportuno ovvero quando un quinto dei soci lo
richieda. L'assemblea straordinaria deve inoltre essere
convocata in base a quanto previsto dagli art. 17, ultimo
comma, 20, ultimo comma, 23, ultimo comma, 30, secondo
comma, dello statuto.
Art. 16
- L'assemblea generale è presieduta dal presidente
dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo
impedimento, da vicepresidente o dal consigliere più anziano
di carica. All'apertura di ogni seduta l'assemblea provvede
ad eleggere un segretario, che dovrà redigere e
sottoscrivere, assieme al presidente, il verbale finale. Le
riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in
prima convocazione quando vi sia presente, in proprio o per
delega, almeno la maggioranza dei soci. In seconda
convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero
dei soci presenti o per delega. Le delibere delle assemblee
sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che
non sia diversamente stabilito dal presente statuto o dalla
legge. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine
del giorno. Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si
intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e
sottofirmate da almeno dieci soci e presentate al presidente
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica
dell'ordine del giorno in merito alla successione degli
argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce
durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite
nell'ordine del giorno con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Le votazioni si fanno di norma per
alzata di mano a meno che un quarto degli aventi diritto al
voto presenti in assemblea chieda la votazione a scrutinio
segreto. Della discussione e delle decisioni adottate sarà
redatto apposito processo verbale sottofirmato dal
presidente, dal segretario e da due scrutatori delegati
dall'assemblea stessa. Delle delibere assembleari deve
essere data pubblicità mediante affissione all'albo della
sede del relativo processo verbale.
Art. 17
- Il consiglio direttivo è composto da n. 17 membri, eletti
dall'assemblea tra i soci che abbiano compiuto il
ventunesimo anno di età. L'assemblea è da tenersi di norma
in giorno non lavorativo e con le modalità previste dai
successivi artt. 30,31,32. I soci residenti in una delle
zone di seguito elencate comprendente più comuni, di cui
all'art. 3, hanno diritto di essere rappresentati nel
consiglio direttivo, purché gli stessi costituiscano almeno
il 6 % ( sei per cento) dei soci iscritti all'associazione.
E' fatta salva in ogni caso la rappresentanza di almeno un
membro per ciascuna delle zone. La percentuale del 6% (sei
per cento) costituirà anche il "quorum" per la
determinazione del numero dei consiglieri per ciascuna zona.
L'arrotondamento verrà effettuato per eccesso (oltre lo
0,51) o per difetto (inferiore o uguale allo 0,50). Le zone
sono così suddivise: Zona I. I Comuni di :
TRENTO - TERLAGO - VIGOLO VATTARO.
Zona II. I Comuni di :
ALBIANO - LONA - LASES - SEGONZANO - SOVER - VALFLORIANA -
CAPRIANA - CEMBRA - FAVER - GIOVO - GRAUNO - GRUMES -
LISIGNAGO - VALDA.
Zona III. I Comuni di :
FAEDO - LAVIS - NAVE SAN ROCCO - S. MICHELE ALL'ADIGE.
Zona IV. I Comuni di :
MEZZOCORONA - MEZZOLOMBARDO - ROVERE' DELLA LUNA - ZAMBANA -
FAI .
Zona V. I Comuni di :
ALDENO - BESENELLO - CALLIANO - CIMONE - GARNIGA - NOMI -
VILLALAGARINA .
Zona VI. I Comuni di : BASELGA DI PINE' - BEDOLLO.
Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior
numero di voti per ciascuna zona, fatto salvo il principio
di rappresentanza di cui al terzo comma del presente
articolo. Il consiglio direttivo resta in carica per 4
(quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di
dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, il
consiglio direttivo, alla prima successiva riunione procede
alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora
non sia possibile la sostituzione a norma del comma
precedente, si procede all'integrazione del membro mediante
elezioni parziali. Qualora per dimissioni , decesso o
decadenza il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea
venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero
fissato nel primo comma del presente articolo, il presidente
uscente dovrà convocare entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento un'assemblea straordinaria per il rinnovo del
consiglio. La convocazione è fatta dal presidente uscente.
Art. 18
- I nuovi eletti devono riunirsi entro 8 (otto) giorni dalla
avvenuta assemblea su comunicazione del presidente uscente,
o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su
richiesta scritta dalla maggioranza del consiglio direttivo
uscente. La presenza alla prima riunione del consigliere
eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli
assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. Il
consiglio direttivo nella sua prima seduta provvede alla
nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e
del cassiere. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le
volte che il presiedente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e
comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine
al bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione. Le
riunioni del consiglio direttivo sono valide quando ad esse
interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del presidente. Le convocazioni per le
riunioni del consiglio devono contenere l'ordine del giorno
e gli argomenti da trattare, cui i consiglieri devono
strettamente attenersi. La richiesta di inserimento di
qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente
indirizzata per iscritto al presidente che provvederà in
merito. Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua
assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal
consigliere più anziano in carica. Della riunione del
consiglio verrà redatto processo verbale su apposito libro
che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal
segretario. In ogni momento i soci dell'associazione
potranno prendere visione dello stesso.
Art 19
- I consiglieri che mancano ingiustificatamente a tre
riunioni consecutive del consiglio direttivo sono dichiarati
decaduti.
Art. 20
- Al consiglio direttivo spetta la direzione e
l'amministrazione dell'associazione, nonché tutti gli altri
adempimenti che non siano espressamente riservati
all'assemblea a norma del presente Statuto e/o dalla legge.
In particolare sono compiti del consiglio direttivo:
1) l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati nonché
la determinazione della relativa retribuzione;
2) l'eventuale nomina di guardiapesca volontari;
3) la decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;
4) l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei
soci e dei pescatori ospiti a norma dell'art. 10;
5) stabilire il costo dei permessi di pesca;
6) il convezionamento di nuove acque;
7) il piano generale di semine, in conformità con le norme
vigenti;
8) la stesura del regolamento interno di pesca annuale;
9) la predisposizione e deliberazione del rendiconto
consuntivo e del bilancio di previsione;
10) la presentazione all'assemblea di eventuali proposte di
modifica dello Statuto; Il consiglio direttivo può altresì
in caso di urgenza adottare decisioni spettanti
all'assemblea; in tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere
convocata in via straordinaria entro sessanta giorni e la
decisione assunta dal consiglio dovrà essere ratificata a
maggioranza.
Art. 21
- In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio
direttivo potranno essere assunte da un comitato ristretto
composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario,
dal cassiere e dall'eventuale responsabile del settore; le
decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal
consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Art. 22
- Il presidente del consiglio direttivo è presidente
dell'associazione; ha la legale rappresentanza
dell'associazione a tutti gli effetti e può delegare le
proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del
consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento del
presidente, questi viene sostituito dal vicepresidente ed in
caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere
più anziano di carica.
Art. 23
- L'assemblea nomina ogni 4 anni un collegio di revisori dei
conti composto di tre membri effettivi e due supplenti. Non
sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini
entro il terzo grado del presidente dell'associazione o dei
membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti possono
essere rieletti. Il collegio dei revisori dei conti si
raduna almeno due volte all'anno; delle riunioni viene
redatto un verbale che sarà iscritto in apposito libro e
firmato dagli intervenuti I revisori dei conti possono
partecipare previo invito alle riunioni del consiglio
direttivo, senza diritto di voto. I revisori dei conti
curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione
amministrativa dell'associazione e ne riferiscono
all'assemblea generale. In caso di riscontrate gravi
irregolarità amministrative devono chiedere la convocazione
dell'assemblea straordinaria.
Art. 24
- L'assemblea generale nomina ogni 4 anni il comitato dei
probiviri formato da tre membri effettivi e due supplenti.
Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli
affini entro il terzo grado del presidente dell'associazione
o dei membri del consiglio direttivo. I componenti del
comitato dei probiviri possono essere rieletti. Nella prima
riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere
nel proprio seno il presidente. Tutte le eventuali
controversie che dovessero insorgere tra soci relativamente
al rapporto associativo e tra questi e l'associazione e i
suoi organi saranno devolute a detti probiviri i quali
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura
e con decisione inappellabile da adottarsi previa audizione
delle parti. Spetta altresì al comitato dei probiviri
l'interpretazione autentica dello statuto.
Art. 25
- Spetta al segretario sovrintendere alla verifica ed al
disbrigo della corrispondenza, alla tenuta degli schedari di
scadenza per il versamento delle quote di rinnovo delle
concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al
consiglio direttivo, all'ordinamento e alla conservazione
degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura
dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il
regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. Potrà
inoltre rilasciare copie autentiche di atti
dell'associazione, previo benestare del Presidente. E'
compito del cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei
libri contabili, provvedere al ricevimento ed al pagamento
delle fatture, nonché al versamento del premio di
assicurazione dei soci e dei contributi di eventuali
dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti
i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione
amministrativa dell'associazione. Una medesima persona può
svolgere contemporaneamente le funzioni di segretario e di
cassiere.
Art. 26
- Tutte le cariche elettive sono gratuite.
TITOLO
IV
Art. 27
- Il patrimonio dell'associazione è costituito da: 1) beni
mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; 2)
eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di
bilancio; 3) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti. Le
entrate dell'associazione sono costituite: 1) dalla quota
associativa e permessi d'ospite; 2) da ogni altra entrata ,
sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la
disponibilità di bilancio. I proventi derivanti da attività
commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita
voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera
sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in
armonia con le finalità statutarie dell'associazione. E'
vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. I singoli
associati non possono chiedere la divisione del patrimonio,
né esigere la restituzione del contributo annuale versato in
caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto
associativo.
Art. 28
- L' anno finanziario inizia l' 1 novembre e termina il 31
ottobre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni
esercizio il consiglio direttivo deve redigere il bilancio
consuntivo e quello preventivo. Il bilancio preventivo e
quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre. Esso deve
essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15
giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da
ogni associato. Inoltre deve essere messo a disposizione per
la prescritta revisione da parte del collegio dei revisori
dei conti. Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di
normale amministrazione. Le altre devono essere
preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e
controfirmate dal presidente. Le spese postelegrafoniche, di
viaggio, per semine, ed altre di analoga natura possono
essere rimborsate, previa sottoscrizione del presidente o
del vicepresidente. Le note spese del presidente devono
essere firmate dal vicepresidente. Per l'uso del proprio
automezzo privato per ragioni di servizio, se autorizzato, è
previsto un rimborso spese, stabilito dal consiglio
direttivo.
TITOLO V
Art. 29
- L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un
corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione
composto da guardiapesca anche volontari. I guardiapesca
vengono nominati dal consiglio direttivo. Il guardiapesca
tiene un diario controllabile dal presidente
dell'associazione sulle ispezioni effettuate con le località
e i giorni dei controlli; senza riguardo a persone , lo
stesso deve notificare al consiglio direttivo ogni
constatazione meritevole di venire a conoscenza dello
stesso. Il guardiapesca che manca in qualsiasi modo al suo
dovere sarà sottoposto dal consiglio direttivo a
procedimento disciplinare e, se ne viene accertata la
colpevolezza, immediatamente rimosso dall'incarico e, se
socio, espulso dall'associazione. Spetta al consiglio
direttivo fissare i compensi o stabilire i criteri per il
rimborso delle spese sostenute.
Art. 30
- Gli organi collegiali dell'associazione vengono rieletti
ogni 4 (quattro) anni. Nel caso di eventuali dimissioni
collegiali del consiglio direttivo, del collegio dei
revisori dei conti, o del comitato dei probiviri, il
presidente dell'associazione deve convocare l'assemblea dei
soci per le elezioni dell'organo dimissionario entro 30
(trenta) giorni dalla data delle dimissioni. Un mese prima
della scadenza del mandato, il consiglio direttivo procederà
alla nomina della commissione elettorale, composta di tre
membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci di
provata capacità e moralità. I soci prescelti dovranno
confermare la propria disponibilità con dichiarazione
scritta indirizzata al presidente dell'associazione. La
commissione elettorale è convocata dal presidente
dell'associazione entro 6 (sei) giorni dalla nomina, per
l'elezione in proprio seno del presidente. E' compito della
commissione elettorale provvedere alla organizzazione delle
elezioni per le cariche sociali, nonché alla predisposizione
e consegna delle schede elettorali e all'approntamento delle
tabelle di scrutinio. In caso di elezione del consiglio
direttivo la commissione elettorale deve adottare le
iniziative opportune, atte a garantire il rispetto del
principio di rappresentanza di cui al secondo comma
dell'art. 17.
Art.
31
- Le candidature individuali o
eventuali liste devono pervenire al consiglio direttivo
entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello delle
votazioni. Le candidature individuali per essere valide
devono essere sottoscritte da un numero minimo di cinque
soci e le liste da un numero di venti soci. Ogni candidato
deve apporre la propria firma di accettazione a lato del
proprio nominativo. Le liste devono essere composte da un
numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a
undici. I presentatori ed i candidati non possono né
sottoscrivere né candidare in altra lista. La commissione
elettorale provvede successivamente alla compilazione di
un'unica lista in stretto ordine alfabetico comprendente i
nominativi di tutti i candidati presenti ai sensi dei commi
precedenti.
Art. 32
- Ogni elettore può votare per un numero massimo di 11
(undici) nominativi, pena la nullità della scheda segnando a
fianco dei candidati prescelti una crocetta. E' facoltà
dell'elettore aggiungere altri nominativi nello spazio
appositamente riservato sulla scheda, ma comunque per un
numero complessivo non superiore ad 11 (undici). Le schede
votate, qualora lo spoglio non avvenga nella sede delle
elezioni, sono trasferite a cura del Seggio elettorale,
composto da 5 (cinque) soci nominati fra i presenti
all'assemblea, opportunamente sigillate, presso la sede
dell'associazione ove i componenti il Seggio elettorale
procedono all'operazione di scrutinio. Avverso l'operato del
Seggio elettorale e della commissione elettorale è ammesso
il ricorso scritto e motivato al comitato dei probiviri
uscente, entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute elezioni.
Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli
organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da
parte del comitato dei probiviri.
Art. 33
- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi
dei soci. Il patrimonio residuo dell'associazione deve
essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 34
- Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto
valgono le disposizioni di legge