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Le novità introdotte
dal nuovo regolamento sono evidenziate e di colore rosso.
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L'esercizio
della pesca nelle acque in concessione all'Associazione è legato
al possesso da parte del pescatore della licenza di pesca, della
validità della quale si rende garante e responsabile, di
permesso e relativo libretto uscite e controllo catture. Detti
documenti sono strettamente personali.
Ai minori di 12 anni, purchè in possesso di licenza di pesca
provinciale, verranno rilasciati sia il permesso di pesca che il
libretto controllo catture, ad un prezzo simbolico. Essi
potranno esercitare la pesca solo se accompagnati da un socio
APDT. Eventuali catture saranno accumulate a quelle
dell’accompagnatore, se socio, fino al limite massimo
consentito nel corso d’acqua oggetto della pesca e verranno
annotate da ognuno sul rispettivo libretto uscite e catture.
Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i
pescatori devono consegnare i documenti di cui sopra per il
controllo; chi effettua la pesca da barca deve raggiungere la
riva. Per consentire i necessari controlli, i pescatori sono
obbligati ad aprire i contenitori portatili o altri mezzi di
trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata
dimora. Il pescatore deve comportarsi
correttamente nei confronti degli altri pescatori e portare
rispetto al personale addetto alla vigilanza ed ai membri degli
Organi Sociali. In caso di infrazione al presente
regolamento, saranno applicati i provvedimenti disciplinari
previsti, nella misura ritenuta più idonea, anche in seguito al
comportamento ed all’eventuale recidività del socio.
Il pesce trattenuto deve essere conservato sul posto, riposto in
un idoneo contenitore personale e non è cumulabile con quello di
altri pescatori. E' vietato acquistare, vendere e permutare il
pescato nonchè abbandonare rifiuti, di qualsiasi genere, lungo
le rive.
Durante l'anno il pescatore è tenuto a rispettare eventuali
divieti di pesca posti in essere in occasione di gare
organizzate dall'Associazione.
La pesca è consentita a partire da un’ora prima che sorga il
sole fino ad un’ora dopo il tramonto (orario astronomico), salvo
prescrizioni particolari riportate nelle Norme Particolari.
NELLE ACQUE STAGNANTI, qualora un lago, uno stagno,
un bacino artificiale siano per la maggior parte coperti di
ghiaccio, è vietata la pesca negli stessi e nei loro emissari ed
immissari fino alla distanza di 100 metri dall’acqua stagnante.
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Sono in
concessione all’Associazione tutte le acque correnti e stagnanti
comprese nella Concessione Provinciale n° 6, denominata
Adige/Trento - Valle di Cembra. Le stesse si suddividono, ai fini
dell'esercizio della pesca, nelle zone riportate nella tabella
sottostante. |
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Sigla |
Acqua |
Limiti |
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A1 |
Fiume Adige |
Dal
confine meridionale del Comune di Salorno alla foce del
fiume Noce |
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A2 |
Fiume Adige |
Dalla foce del fiume Noce alla foce del torr. Fersina |
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A3 |
Fiume Adige |
Dalla foce del torr. Fersina alla foce del rio Cavallo
nel Comune di Calliano |
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C1
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Torrente Avisio |
Dal
confine con la Provincia di Bolzano in sponda destra e
da quello fra i C.C. di Stramentizzo e Valfloriana in
sponda sinistra, fino alla confluenza col rio Regnana |
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C2 |
Torrente Avisio |
Dalla confluenza col rio Regnana alla confluenza con il
Rio Papa a Lavis |
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Ck |
Torrente Avisio (NO KILL) |
Dal termine della strada in alveo, a monte del ponte di
Cantilaga, per ca. 1500 m. |
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Ck1 |
Torrente Avisio (NO KILL) |
Dalla confluenza del rio Papa fno al confine del Biotopo
Foci dell’Avisio per circa 1000 m. |
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D1 |
Fiume Noce |
Dai
confini con C.C. di Spormaggiore e Ton in località
Rocchetta, fino alla confluenza con il canale della
centrale di Mezzocorona |
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D2 |
Fiume Noce |
Dalla confluenza con il canale della centrale di
Mezzocorona fino alla foce |
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Dk |
Fiume Noce(NO KILL) |
Dalla prima alla terza briglia a monte del ponte delle
Fucine per ca. 1000 m.
(compresi
i ruscelli vivaio sia in DX che in SX orografica nonche
la roggia di Mezzocorona nel tratto sotteso alla zona
stessa) |
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I |
Torrente Fersina |
Dal
confine con C.C. di Civezzano in località Cantanghel,
fino al ponte Cornicchio.
(divieto
dalla foce per ca. 150 mt. a monte - vedi tabelle) |
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Ik |
Torrente Fersina (NO KILL) |
Dal Ponte di Piazza Vicenza alla foce. Per ca 3000 m. |
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F |
Torrente Vela e affluenti |
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G |
Torrente Valsorda e affluenti |
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H |
Torrente Arione e affluenti |
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L1 |
Lago
delle Buse |
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L2 |
Lago
di Lases |
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L3 |
Lago
di Serraia |
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L4 |
Lago
delle Piazze |
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L5 |
Lago
Santo di Cembra |
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L6 |
Lago Grande di Terlago |
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L6/1 |
Lago
Piccolo di Terlago |
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L7 |
Lago
Santo di Lamar |
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L8 |
Lago
di Lamar |
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L9 |
Lago
di Ponte Alto |
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M1 |
Fossa di Caldaro |
Nelle ore
notturne dal 1 luglio al 31 ottobre si possono pescare
tinche, carpe e anguille solo nel tratto compreso tra il
"ponte Romano", a monte, fino al "ponte dei Muli" |
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M2 |
Fosse di Mezzocorona, di Grumo e della Nave, Maestra di
S. Michele, del Masetto, di Cadino |
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M3 |
Fosse di Aldeno, di Romagnano, Acquaviva, di Mattarello |
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N |
Rio
Brusago Basso |
dalla confluenza con il torr. Avisio alla confluenza col
rio Spruggio |
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O |
Rio
Regnana ed affluenti |
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P |
Rogge di Terlago |
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Q |
Rio
delle Seghe |
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R |
Roggia di Bondone |
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S |
Rio
Salè ed affluenti |
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T |
Rio
di Albiano ed affluenti |
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U |
Rivi
di Faedo, Masetti, Fai |
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V |
Rivi
di Molino e affluenti, Bore, Secco, Bianco |
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Z |
Altre acque |
non
elencate sopra e comprese nella concessione provinciale
n. 6, denominata Adige/Trento - Valle di Cembra |
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| Sono zone soggette
a particolari norme le seguenti porzioni di acque:
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Tipo |
Acqua |
Limiti |
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Biotopo “La Rupe”
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Fiume Noce a valle del ponte della Rupe
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in sponda sinistra per circa 100 metri a valle del ponte
della Rupe; in sponda sinistra, per circa 1.100 metri a
monte del confine meridionale del biotopo, ivi comprese
le opere di rinaturalizzazione
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Biotopo “Foci dell’Avisio”
(vedi cartina allegata) |
Fiume Adige alla confluenza dell’Avisio
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La
pesca è consentita in sponda destra dal confine nord
fino all’idrovora di Zambana.
In sponda sinistra si potrà pescare nel tratto che va
dall’idrovora di Lavis, a monte, fino all’inizio della
golena. Nel tratto a valle della confluenza dell’Avisio
si pesca solo nel periodo 1 giugno - 30 settembre,
compresa la sponda sinistra dell’ Avisio fino alla nuova
tangenziale. |
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Biotopo Lona-Lases
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Lago di Lases
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dalla riva occidentale, a partire dal confine
settentrionale del biotopo, fino all’area di sosta
attrezzata con panchina (circa 90 m); dalla riva
orientale, a partire dal confine settentrionale del
biotopo, fino al canneto (circa 60 m). La pesca resta
comunque vietata dalla 1a domenica di marzo
alla 1a domenica di giugno comprese.
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Biotopo Arione |
Torrente Arione località Bellaria |
la pesca è vietata dal ponte in località Bellaria fino
alla sorgente del torrente Arione. |
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Biotopo Serraia |
Lago della Serraia |
la pesca è vietata nella zona denominata "Paludi di
Rizzolaga" |
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Zona accrescimento |
Torrente Vela |
dalla località "La Valle" di Sopramonte al ponte "del
mulino" sulla strada vecchia fra Cadine e Sopramonte,è
vietato qualsiasi tipo di pesca per tutto l'anno. |
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Zona accrescimento |
Torrente Fersina (tratto cittadino) |
Dal ponte di piazza Vicenza, a monte fino al ponte di
Cornicchio, è vietata qualsiasi tipo di pesca per tutto
l’anno |
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Zona "a prelievo nullo - no kill" Avisio
(CK) |
Torrente Avisio nei pressi del ponte di Cantilaga
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dal termine della strada in alveo, a monte del ponte di
Cantilaga, è istituita una zona a prelievo nullo di
circa 1500 m (No Kill). |
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Zona "a prelievo nullo - no kill" Avisio
(CK1) |
Torrente Avisio nei pressi dell’abitato di Lavis
|
Dalla confluenza del rio Papa fno al confine del Biotopo
Foci dell’Avisio è istituita una zona a prelievo nullo
di circa 1000 m (No Kill). (vedi
norme particolari più avanti) |
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Zona a prelievo nullo - no kill" Noce
(DK)
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Noce in prossimità della prima briglia a monte del Ponte
delle Fucine |
Dalla prima alla terza briglia a monte del ponte delle
Fucine per ca. 1000 m.
(vedi norme particolari più avanti).In
questa zona sono compresi i ruscelli vivaio sia di
destra che di sinistra orografica, nonchè la roggia di
Mezzocorona nel tratto sotteso alla zona stessa. |
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Zona a prelievo nullo - no kill Fersina
(IK)
|
Fersina in città
|
Dal Ponte di Piazza Vicenza fino alla foce è istituita
una zona a prelievo nullo per circa 3000 m. (no Kill)
(vedi norme particolari più avanti).
E' vietato pescare nel tratto della foce per ca. 150 m a
monte (vedi tabelle in loco). |
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| Le zone soggette a
particolari norme sono segnalate in modo da consentire
l'individuazione da parte del pescatore.
Chi esercita
la pesca in una delle zone a “prelievo nullo - no kill”, per
quel giorno, potrà uscire solo nelle altre zone a “prelievo
nullo - no kill”.
Se un
pescatore non ha effettuato alcuna cattura pescando in zone
libere, ha la possibilità di spostarsi nelle zone a “prelievo
nullo – no kill”.
In ogni caso
quando annota l’uscita in una zona “prelievo nullo - no kill”,
il pescatore dovrà annullare barrandole tutte le caselle delle
catture.
In dette
zone valgono le seguenti norme particolari:
Zone a “prelievo nullo - No Kill”
La
pesca è consentita solamente con le seguenti esche
artificiali, munite di amo singolo privato
dell’ardiglione; è vietato l’uso di ancorette:
·
mosche artificiali (mosca con la
tecnica della coda di topo, camolera, moschera) con piombo o
galleggiante finale.
·
cucchiaino rotante o ondulante
·
pesciolino finto o minnow
Non è
consentito il prelievo di pesce. |
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| Fatto salvo quanto
stabilito dalla legge e dal regolamento provinciale nonché dalle
Norme Particolari riportate più avanti in questo regolamento, la
pesca nelle acque dell'Associazione è così regolamentata: |
a) nelle acque
correnti:
- è permessa una sola canna
che può essere armata con un massimo di due ami, due
ancorette oppure due esche artificiali;
- è vietato l'uso del
bigattino (larva di mosca carnaria) e la pesca col
bilancino;
- è vietata qualsiasi forma
di pasturazione, eccetto che nella Fossa di Caldaro dove è
consentito giornalmente l'uso di max 0,5 Kg di sostanze
vegetali.
- è vietata la pesca
notturna, tranne che nella Fossa di Caldaro (dal ponte dei
Muli al ponte della ferrovia) limitatamente al periodo 1
luglio - 30 settembre. La pesca notturna è consentita solo
per tinca, carpa e anguilla e si esercita solo con esche
vegetali.
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| b) nelle acque
stagnanti:
-
è consentito l’uso:
-
contemporaneo di due tirlindane o due
canne, queste ultime armate complessivamente con non più di
6 ami e non più di 3 ami, 3 ancorette oppure tre esche
artificiali su una canna
-
di una sola canna con al massimo 3 ami o
tre ancorette, oppure tre esche artificiali; per la sola
“moschiera” o “camoliera” è consentito un massimo di 5 ami.
- la
pesca notturna è consentita limitatamente al periodo compreso
fra il 1 luglio e il 30 settembre. Solo nei laghi di Terlago e
nella Fossa di Caldaro essa è consentita, anche per il periodo 1
– 31 ottobre. (vedi specie consentite in Norme Particolari);
-
è vietato l’uso dell’ecoscandaglio (fish finder).
-
è consentito l’uso della bilancia con lato non superiore a 1,5 m
e con maglia non inferiore ad 1 cm solo per la cattura di
pesciolini e di altri animali acquatici da usarsi come esca. |
c) sia nelle
acque correnti che nelle acque stagnanti:
- è vietata la pesca con le
mani, con l'elettricità. con esplosivi e con sostanze
venefiche o inebrianti;
- è vietato l'uso di corde
da fondo, palamiti e della fiocina;
- è vietato l'uso a strappo
di attrezzi armati con amo o ancoretta, intendendosi per uso
a "strappo" l'esecuzione di manovre atte ad allamare il
pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;
- per la pesca col
pesciolino (esca viva), è consentito l'uso delle seguenti
specie: cavedano, sanguinerola, alborella, scardola, cobite,
vairone, barbo comune e triotto; per tutte le altre specie
è vietata anche la detenzione
- la raccolta di esche
naturali negli alvei è vietata dal 1° ottobre al 30 aprile;
tale raccolta è sempre vietata nelle acque chiuse alla
pesca. I ciottoli asportati devono essere rimessi in acqua;
- è consentito l'uso del
guadino esclusivamente per salpare il pesce già allamato;
- è consentito l'uso della
bottiglia per la cattura di 50 sanguinerole da usarsi come
esca;
-
Raggiunto il numero di catture giornaliero consentito il
pescatore dovrà sospendere immediatamente l’esercizio della
pesca.
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Per i
salmonidi è consentita la cattura massima di 4 pezzi
al giorno tranne che nei laghi delle Piazze, delle Buse, di
Lases, della Serraia, di Ponte Alto, di Terlago, di Lamar, Santo
di Lamar e Santo di Cembra, dove il limite giornaliero è
di 5 pezzi.
In ogni caso in tutte le acque della
concessione, entro le 4 o 5 catture complessive, il limite
giornaliero di Trota Marmorata è di 2 esemplari, il
limite giornaliero di Temolo, Coregone e Salmerino alpino è
di 3 esemplari per ogni tipo.
Le catture di Pesce Persico sono limitate a 30
pezzi giornalieri.
Le catture del Luccio sono limitate a 2 soli esemplari al
giorno.
La misura del pesce va presa dall'apice della testa
all'estremità della pinna caudale. I pesci di misura inferiore
alla minima prescritta eventualmente catturati debbono essere
liberati in acqua rapidamente e con la massima cura, senza
estrarli dall’acqua e ricorrendo senza indugio al taglio
della lenza qualora l’aggancio dell’amo si presenti profondo.
Ogni pescatore dovrebbe essere in possesso di uno strumento atto
a misurare la lunghezza del pesce.
Devono essere rispettate le misure minime delle specie ittiche
previste dal presente regolamento, come sono riportate nella
tabella seguente e, per quanto riguarda le trote, nelle Norme
Particolari riportate più avanti.
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SPECIE |
PERIODO DI DIVIETO |
MISURA
MINIMA |
NOTE |
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Acque stagnanti |
Acque correnti |
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TROTA MARMORATA |
01.10 - 31.12 |
01.10 - 31.01 |
Vedi Norme Particolari |
massimo 2 catture |
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IBRIDO MARMORATA X FARIO |
01.10 - 31.12 |
01.10 - 31.01 |
Vedi Norme Particolari |
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TROTA FARIO |
01.10 - 31.12 |
01.10 - 31.01 |
Vedi Norme Particolari |
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TROTA DI LAGO |
01.10 - 31.12 |
01.10 - 31.01 |
cm 30 |
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TROTA IRIDEA |
Vedi Norme Particolari |
Vedi Norme Particolari |
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COREGONE |
15.11 – 15.01 |
cm 30 |
massimo 3 catture |
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TEMOLO |
01.02 - 30.04 |
cm 35 |
massimo 3 catture |
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CARPA |
01.06 - 30.06 |
cm 30 |
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TINCA |
01.06 - 30.06 |
cm 25 |
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LUCCIO |
01.03 - 30.04 |
cm 60 |
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ANGUILLA |
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cm 40 |
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PESCE PERSICO
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15.04 - 15.05 |
cm 15 |
Massimo 30 catture |
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GAMBERO |
01.04 - 30.06 |
cm 7 |
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Date di
apertura e chiusura per le rispettive zone sono indicate Nelle
norme particolari riportate nei permessi di pesca.
La
pesca al temolo è consentita nel periodo 01.10 - 30.11
nell’Adige e, nel Noce, limitatamente al tratto che va dal
confine ponte alla Rupe, alla foce.
Dal
01/11 al 30/11 la pesca al temolo è consentita solo a piede
asciutto nell’Adige limitatamante alle zone A1 ed A2.
Sono rilasciati permessi associativi annuali e giornalieri,
detti permessi sono personali e non cedibili.
Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento
della quota associativa e alla presentazione della licenza di
pesca in regola. Il suo rinnovo è legato, oltre a quanto sopra
ricordato, anche alla restituzione del libretto uscite e
catture debitamente compilato, compreso il riepilogo,
entro il 31 dicembre 2006 e alla mancanza di provvedimenti
disciplinari pendenti a carico del richiedente.
I permessi giornalieri non sono rilasciabili ai detentori di
permesso annuale.
Il libretto uscite e controllo catture costituisce parte
integrante del permesso; sul libretto, prima di iniziare
l'attività di pesca, il pescatore deve segnare, con
inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul
libretto stesso, la data e la zona di pesca e, di volta in
volta, i capi catturati e la loro misura.
In caso di pesca nelle zone NO Kill (CK CK1 DK, IK) all’atto di
segnare l’uscita di pesca, il pescatore dovrà barrare tutte le
caselle delle catture.
La sottrazione, lo smarrimento o la distruzione del
libretto devono essere tempestivamente dichiarati dal
pescatore all'Associazione.
A fine stagione, prima della riconsegna dello stesso, va
compilata la tabella di riepilogo delle catture.
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Per la
violazione accertata del presente regolamento si applicano i
provvedimenti disciplinari che seguono; il permesso verrà
immediata | |